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Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 22 aprile - 22 luglio 1955, n. 87
sul ricorso del Commissario dello Stato
avverso la legge approvata dallAssemblea regionale il 16 marzo 1955:« Norme
per la sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari
invalidi di guerra e mutilati
Presidente: PERASSI; Relatore: SANDULLI; P. M.: EULA; Commissario Stato
(Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. S. ORLANDO CASCIO).
(omissis)
Con ricorso notificato in termini il 23 marzo 1955, il Commissario dello
Stato per la Regione
siciliana ha impugnato la legge approvata dallAssemblea regionale il 16 marzo
1955, recante « Sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti
elementari invalidi di guerra e mutilati . Questa costa di cinque articoli.
Essa dispone che venga indetto dalla amministrazione regionale un concorso per
titoli a insegnante elementare di ruolo, riservato agli insegnanti in servizio
non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra e assimilati, ovvero
invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio (art. I). Per
partecipare al concorso occorre aver esercitato linsegnamento in scuole
elementari statali per non meno di tre anni, di cui almeno gli ultimi due con
residenza stabile in Sicilia (art. 2). I vincitori del concorso saranno immessi
nei ruoli ordinari a decorrere dallanno scolastico 1955-1956, nella misura dei
posti riservati di cui alle leggi nazionali 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio
1953, n. 142. La graduatoria sar valida fino ad esaurimento (art. 3).
Il Commissario dello Stato chiede che la legge venga dichiarata
incostituzionale pei seguenti motivi:
1) non essendo state ancora emanate le norme previste dallart. 43
Statuto regionale relativo al passaggio dei maestri elementari dallo Stato alla
Regione, e conservando pertanto questi ultimi (sia quelli che furono compresi
nei ruoli regionali al momento della loro istituzione, sia quelli che vi furono
successivamente immessi) lo stato giuridico di impiegati statali, ne consegue
che la materia del trattamento e dello stato giuridico degli insegnanti
elementari in Sicilia - comprese le norme relative allammissione in carriera -
non pu formare oggetto di legislazione esclusiva regionale, sicch la Regione, nel provvedere
allordinamento e al funzionamento delle scuole elementari, dovr, per ci che
concerne la disciplina del personale, uniformarsi alla legislazione statale.
In conseguenza, siccome la legislazione statale prevede la riserva
percentuale di posti a favore degli invalidi di guerra e civili (e assimilati),
sempre che abbiano conseguito lidoneit negli esami di concorso, mentre la
legge regionale impugnata elimina il requisito del conseguimento della idoneit
negli esami, sarebbe da riscontrare nella legge stessa la violazione del
combinato disposto degli artt. 43 e 14 lett. r) dello Statuto regionale.
N, daltra parte, la posizione di particolare privilegio fatta in tal
modo dagli invalidi sarebbe giustificata da obiettive considerazioni dordine
tecnico - per quanto concerne particolari necessit della scuola elementare in
Sicilia - o di ordine morale e sociale - per quanto riguarda i meriti della cennata categoria dinsegnanti, i quali vanno riconosciuti
in eguale misura in tutta la
Repubblica.
2) In altra legittimit costituzionale la legge impugnata incorrerebbe
per avere posto fra le condizioni per lammissione al concorso quella della
residenza stabile in Sicilia negli ultimi due anni: tale norma violerebbe
lart. 1 Statuto regionale e lart. 120 Costituzione e inciderebbe sul
fondamentale principio costituzionale dellunit politica dello Stato.
Anche a tal proposito viene osservato che, del resto, la norma non appare
giustificata da alcuna particolare necessit della scuola e degli insegnanti in
Sicilia.
Resiste al ricorso la
Regione con una memoria difensiva non datata. In ordine al
primo mezzo, essa osserva che la
Regione istitu con D.L. 25 settembre 1947, n. 60, ratificato
con modifiche dalla legge 3 luglio 1948, n. 31, un ruolo organico regionale
provvisorio degli insegnanti elementari, nel quale fu considerato compreso il
personale (statale) che era allepoca titolare di ruolo nelle scuole della
Regione (senza pregiudizio del suo definitivo inquadramento), mentre pei posti
vacanti si stabiliva che si sarebbero banditi concorsi da parte
dellamministrazione regionale. Tale assunzione di personale integrativo
rientra, secondo lassunto della Regione, nella competenza esclusiva regionale
ex art. 14, lett. p) dello Statuto, competenza che non potrebbe ritenersi
paralizzata in attesa delle norme previste dallart. 43, allorch,
come nella specie, si esplichi in una direzione che non potr incidere nell
attuazione del passaggio di uffici e di personale considerati dallart. 43
stesso. Ne discenderebbe linfondatezza della censura relativa alla carenza di
potest legislativa della Regione in ordine alla materia disciplinata con la
legge impugnata.
Subordinatamente, si fa osservare che nella legislazione statale esistono
disposizioni di favore per le categorie considerate dalla legge impugnata (art.
8 D.L. 16 aprile 1948, n. 830 e art. 1 legge 19 maggio 1950, n. 317), ancor pi
liberali di quelle contenute nella legge stessa. Pertanto, questultima ha
persino osservato i principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, la cui osservanza lart. 17 Statuto regionale esige,
in materia di legislazione concorrente.
In ordine al secondo mezzo, la
Regione nega che la norma che richiede la residenza stabile
in Sicilia nellultimo biennio abbia violato i precetti costituzionali, essendo
essa semplicemente destinata a garantire nei concorrenti la cognizione
dellambiente, ed essendo volta al fine di soddisfare alle condizioni
particolari e agli interessi propri della Regione, secondo lespressione
dellart. 17 St.
regionale.
Pertanto la Regione
conclude per la reiezione del ricorso.
Il Commissario dello Stato ha presentato una memoria illustrativa del
ricorso, in data 20 aprile 1955.
Alludienza di discussione i patroni delle parti hanno ampiamente
illustrato i rispettivi assunti.
DIRITTO
Come gi stato ritenuto dalla sentenza di questAlta Corte 21 dicembre
1954 - 7 luglio 1955 (ricorso n. 10/1954), non pu esser contestata la potest
di legislazione esclusiva della Regione siciliana, ai sensi dellart. 14, lett.
r) del suo Statuto, in ordine ai concorsi pel reclutamento degli insegnanti
elementari da immettere nel ruolo da essa istituito con D.L. regionale 25
settembre 1947, n. 6o, modificato con legge 3 luglio 1948, n. 31, mai
impugnati.
Pertanto nel caso in esame - nel quale, in mancanza di altre indicazioni,
da ritenere che il concorso, che la legge prevede, appunto destinato a
coprire posti del ruolo regionale - non riscontrabile quella
incostituzionalit in radice (per avere la Regione preteso di legiferare in ordine al
reclutamento di personale destinato a essere immesso nei ruoli statali) che il
Commissario dello Stato ha creduto di ravvisarvi.
Del pari da escludere che nel legiferare in materia la Regione fosse tenuta a
uniformarsi pedissequamente alla legislazione statale, e non potesse allontanarsene
se non per particolari necessit ed esigenze proprie dellisola. Lunico limite
posto alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, ex art. 14 Stat., costituito
dal rispetto delle norme e dei principi costituzionali. E tale limite non
risulta violato per aver previsto dei concorsi interni per soli titoli, con
graduatoria a esaurimento pel personale invalido non di ruolo. noto infatti
che la stessa norma costituzionale che prescrive per gli impieghi pubblici la
necessit del concorso (art. 97 Costituzione) ammette espressamente deroghe
legislative; e che nella recente legislazione statale sono stati frequenti i
casi di ammissione senza concorso nei ruoli dei pubblici impiegati (per es. art.
3, 2 comma D. legislativo 5 febbraio 1948, n. 61; art.1 D. legislativo 7
aprile 1948, n. 262; art. 13 L.
5 giugno 1951, n. 376; nonch - specificatamente attinente alla materia in
esame - art. 8 D. L. 16 aprile 1948, n. 830, relativo allammissione senza
concorso delle vedove di guerra nei ruoli degli insegnanti elementari).
La Corte
ritiene, peraltro, che il limite costituzionale imposto dall art. 14 Statuto
regionale sia stato violato dalla disposizione dellart. 2 della legge
impugnata con cui, fra le condizioni per lammissione al concorso, stata
posta quella della residenza stabile in Sicilia negli ultimi due anni. Una tale
disposizione, come gi fu ritenuto in fattispecie analoga dalla sentenza 16
marzo - 27 aprile 1951, appare in contrasto con lart. 1 dello Statuto
regionale, il quale afferma lunit politica dello Stato, sulla base
dellossequio dei principi democratici che ispirano la vita della nazione, nonch
con 1art. 120 della Costituzione ispirato ai medesimi principi, il quale tra
laltro ha voluto escludere che ai cittadini possano derivare preclusioni o
privilegi dal luogo di esercizio dellattivit lavorativa.
P. Q. M.
LAlta Corte per la
Regione siciliana accoglie il ricorso proposto dal Commissario
dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale siciliana il 16
marzo 1955, concernente la sistemazione definitiva nei ruoli organici degli
insegnanti elementari invalidi di guerra e mutilati, limitatamente alla
disposizione, contenuta nellart. 2, con la quale si esige che i partecipanti
ai concorsi debbono avere esercitato linsegnamento per il richiesto triennio «
di cui almeno gli ultimi due anni, con residenza stabile in Sicilia , e, per
leffetto, dichiara la illegittimit costituzionale della detta disposizione.